Il
18 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un’importante legge
riguardante molti temi ambientali: "Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali",
meglio nota come “Collegato ambientale”.
Molti di voi saranno subito
interessati al tema dell’acqua: in
questo provvedimento si stabilisce, infatti, la Tariffa sociale del servizio idrico integrato (cioè una tariffa
idrica per utenti in condizioni di disagio economico) e si affronta il tema
della morosità degli utenti. Questi
temi sono agli artt. 60 e 61, quindi andiamo con ordine, e vediamo in sintesi tutti
i principali contenuti di questa legge.
L'articolo 1 interviene in materia
di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle
navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il
proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura
integrale dei rischi anche potenziali. L'articolo 2 riguarda la destinazione
delle somme corrispondenti all'incremento delle royalty
annualmente versate per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. L'articolo
5 destina 35 milioni di euro per un programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nell'ambito dei
progetti a cui destinare i proventi - di competenza Minambiente - delle aste
CO2. In particolare, si propone l’istituzione della figura del “mobility
manager” negli istituti di ogni ordine e grado.
All'articolo 8 del collegato
ambientale invece si interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali
riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare.
Ancora, all'articolo 12
l'eliminazione del tetto dei 20 MW per i Seu e il rilascio dei
certificati bianchi ai sistemi di autoproduzione di elettricità con
ciclo Orc (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da
cicli industriali e da processi di combustione. L'articolo 13 amplia l'elenco
dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli
impianti per la generazione a biomasse e biogas ai fini dell'accesso agli
incentivi.
All’art. 21 si istituisce lo “Schema nazionale volontario per la
valutazione e la comunicazione dell'impronta
ambientale” dei prodotti.
L’art. 40 prevede il divieto di abbandono nell’ambiente di
mozziconi di sigaretta e altri piccoli rifiuti come scontrini, fazzoletti e
gomme da masticare (ma non era vietato già prima??) con multe che possono
andare da 30 a 300 euro. Ovviamente tra
il dire e il fare…
All’art. 56 è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese
che le aziende sosterranno per eseguire interventi di bonifica su immobili e
strutture contenenti amianto.
Interessanti sono anche i
provvedimenti contenuti nella parte VII “Disposizioni
per garantire l’accesso universale all’acqua”. Vediamo le principali.
Con l’art 58 è istituito presso la
Cassa conguaglio per il settore elettrico un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in
tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa
idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea. Il Fondo è
alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato,
da indicare separatamente in bolletta, determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.
L’art. 60 prevede la Tariffa sociale del servizio idrico
integrato: l'Autorità, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua,
assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali
disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di
acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base
dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
All’art.61 si affronta il tema della
morosità nel servizio idrico: l’Autorità,
di concerto con i Ministeri, emanerà delle direttive per il contenimento della
morosità degli utenti, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto
dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi
efficienti di esercizio e investimento e garantendo
il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei
bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. L’Autorità è
altresì comunque incaricata di definire le procedure per la gestione della
morosità e per la sospensione della
forniture, che non potranno più quindi essere definite autonomamente dalle
aziende che operano negli ATO.