giovedì 21 gennaio 2016

Legge “Collegato ambientale”: non solo acqua e mozziconi di sigaretta...

Il 18 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un’importante legge riguardante molti temi ambientali: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", meglio nota come “Collegato ambientale”.

Molti di voi saranno subito interessati al tema dell’acqua: in questo provvedimento si stabilisce, infatti, la Tariffa sociale del servizio idrico integrato (cioè una tariffa idrica per utenti in condizioni di disagio economico) e si affronta il tema della morosità degli utenti. Questi temi sono agli artt. 60 e 61, quindi andiamo con ordine, e vediamo in sintesi tutti i principali contenuti di questa legge.

L'articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali. L'articolo 2 riguarda la destinazione delle somme corrispondenti all'incremento delle royalty annualmente versate per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. L'articolo 5 destina 35 milioni di euro per un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nell'ambito dei progetti a cui destinare i proventi - di competenza Minambiente - delle aste CO2. In particolare, si propone l’istituzione della figura del “mobility manager” negli istituti di ogni ordine e grado.

All'articolo 8 del collegato ambientale invece si interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare.
Ancora, all'articolo 12 l'eliminazione del tetto dei 20 MW per i Seu e il rilascio dei certificati bianchi ai sistemi di autoproduzione di elettricità con ciclo Orc (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione. L'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti per la generazione a biomasse e biogas ai fini dell'accesso agli incentivi.
All’art. 21 si istituisce lo “Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale” dei prodotti.

L’art. 40 prevede il divieto di abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigaretta e altri piccoli rifiuti come scontrini, fazzoletti e gomme da masticare (ma non era vietato già prima??) con multe che possono andare da 30 a 300 euro. Ovviamente tra il dire e il fare…

All’art. 56 è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese che le aziende sosterranno per eseguire interventi di bonifica su immobili e strutture contenenti amianto.

Interessanti sono anche i provvedimenti contenuti nella parte VII “Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua”. Vediamo le principali.

Con l’art 58 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

L’art. 60 prevede la Tariffa sociale del servizio idrico integrato: l'Autorità, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All’art.61 si affronta il tema della morosità nel servizio idrico: l’Autorità, di concerto con i Ministeri, emanerà delle direttive per il contenimento della morosità degli utenti, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. L’Autorità è altresì comunque incaricata di definire le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della forniture, che non potranno più quindi essere definite autonomamente dalle aziende che operano negli ATO.

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